Art. 16.
(Indennità per i minori di tre anni e per i familiari non autosufficienti a carico).

      1. Senza pregiudizio degli eventuali ulteriori benefìci di legge, qualora una

 

Pag. 17

famiglia non possa avvalersi dei benefìci di cui all'articolo 15 e nella famiglia stessa sia presente un bambino di età inferiore a tre anni, un minore affidato o un soggetto non autosufficiente, e qualora uno dei suoi componenti rinunci all'attività lavorativa dipendente, autonoma o professionale per il periodo durante il quale perdura la situazione anagrafica o di non autosufficienza, al componente medesimo è riconosciuta un'indennità pari a 400 euro mensili.
      2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è verificata dai servizi sociali territorialmente competenti. L'indennità è erogata dall'INPS, con parziale rivalsa sul Fondo di solidarietà di cui all'articolo 22.
      3. Il Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.